REGOLAMENTO DEGLI ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA

Regolamento
degli Enti di Promozione Sportiva

Approvato dal Consiglio Nazionale del CONI
con deliberazione n° 1427 del 17/12/2010

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TITOLO I
Ordinamento degli Enti di Promozione Sportiva

Articolo 1
Definizione

1. Sono riconosciute ai fini sportivi in qualità di Enti di Promozione Sportiva (EPS),
le Associazioni a livello nazionale, nonché le Associazioni a livello regionale non
riconosciute già a livello nazionale, che hanno per fine istituzionale la
promozione e la organizzazione di attività motorie – sportive con finalità ricreative
e formative, e che svolgono le loro funzioni nel rispetto dei principi, delle regole e
delle competenze del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), delle
Federazioni Sportive Nazionali (FSN) e delle Discipline Sportive Associate (DSA)
e nell’osservanza della normativa sportiva antidoping del CONI – NADO. Il loro
statuto stabilisce l’assenza dei fini di lucro e garantisce l’osservanza del principio
di democrazia interna e di pari opportunità.

2. Gli EPS ai fini sportivi sono costituiti da associazioni e/o società sportive.

Articolo 2
Attività

1. Gli Enti di Promozione Sportiva promuovono e organizzano attività
multidisciplinari per tutte le fasce di età e categorie sociali, secondo la seguente
classificazione:

a) Motorio – Sportive
1) a carattere promozionale, amatoriale e dilettantistico, seppure con
modalità competitive, con scopi di ricreazione, crescita, salute,
maturazione personale e sociale;

2) attività ludico-motorie e di avviamento alla pratica sportiva.

3) attività agonistiche di prestazione, connesse al proprio fine istituzionale,
nel rispetto di quanto sancito dai Regolamenti tecnici delle Federazioni
Sportive Nazionali o delle Discipline Sportive Associate e dei Principi di
Giustizia Sportiva emanati dal CONI ai quali dovranno fare esclusivo
riferimento, unitamente ai propri affiliati, per il miglior raggiungimento
delle specifiche finalità e regolamentate da apposite convenzioni stipulate
tra EPS e FSN o DSA.

b) Attività Formative. Indagini, pubblicazioni ed approfondimenti sulla diffusione
della pratica e cultura sportiva. Corsi, stages, convegni e altre iniziative a
carattere formativo per operatori sportivi e/o altre figure similari; gli attestati e
le qualifiche conseguite al termine delle iniziative hanno valore nell’ambito
associativo dell’Ente fatti salvi i casi in cui l’EPS abbia preventivamente
sottoscritto apposita Convenzione con la specifica FSN e DSA e/o aderito ai
programmi delle Scuole Regionali dello Sport del CONI operanti sul territorio.

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TITOLO II
Riconoscimento ai fini sportivi in qualità di Enti di Promozione Sportiva

Articolo 3
Requisiti per il riconoscimento

1. Con riferimento ai requisiti di cui all’art. 27 dello Statuto del CONI, per ottenere il
riconoscimento ai fini sportivi in qualità di Ente di Promozione Sportiva è
necessario:

a) essere associazione non riconosciuta o riconosciuta ai sensi degli art.12 e
seguenti del Cod. Civ.;

b) essere dotati di uno Statuto conforme alle disposizioni di legge, allo Statuto
e ai Principi Fondamentali del CONI e che stabilisca l’assenza di fini di lucro,
garantendo l’osservanza del principio di democrazia interna e di pari
opportunità;

c) 1)
per gli EPS riconosciuti a livello nazionale, avere un numero di società o
associazioni sportive dilettantistiche, di cui all’art.90 della L. 289/2002 e
successive modificazioni, affiliate non inferiore a 1.000 (mille) con un
numero di iscritti tesserati non inferiore a 100.000 (centomila).
La polisportiva ha la stessa valenza di una singola associazione/società.

c) 2)
per gli EPS riconosciuti su base regionale, avere un numero di società o
associazioni sportive dilettantistiche, di cui all’art.90 della L. 289/2002 e
successive modificazioni, affiliate non inferiore a 3 (tre) per ognuna delle
province presenti in regione e comunque non inferiore a:
– 150 (centocinquanta) per regioni con numero province uguali o superiori
a 9;
– 100 (cento) per regioni con numero province uguali o superiori a 5;
– 50 (cinquanta) per regioni con numero province inferiori a 5 e con un
numero di iscritti tesserati non inferiore a:

(100.000 x popolazione regionale)
——————————————-
popolazione nazionale

La polisportiva ha la stessa valenza di una singola associazione/società.
In nessuna regione, qualunque sia il numero delle sue province, e nelle
province autonome di Trento e Bolzano, il numero delle società potrà
comunque essere inferiore a 50 (cinquanta) ed il numero degli iscritti
inferiore a 1.000 (mille).

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d) 1)
per gli EPS riconosciuti a livello nazionale, avere una presenza organizzata
in almeno 15 (quindici) regioni e 70 (settanta) province.
Viene considerata “presenza organizzata” se:

a) nella regione e/o nella provincia l’Ente è operante con un proprio
Comitato democraticamente eletto e dotato di una sede;

b) nella provincia risultano affiliate almeno 4 (quattro) associazioni o
società sportive dilettantistiche praticanti almeno 2 (due) discipline
sportive e nella regione sono costituiti almeno la metà dei Comitati
Provinciali, arrotondata per eccesso.

d) 2)
Per gli EPS riconosciuti su base regionale, avere una presenza organizzata
in tutte le province.
Viene considerata “presenza organizzata” se in ogni provincia e nella regione
è operante un proprio Comitato democraticamente eletto dotato di una sede.

e) aver svolto attività del tipo motorio e sportiva e/o formativa di cui al
precedente art. 2, da almeno quattro anni.
Tale attività deve intendersi svolta a livello nazionale dagli EPS riconosciuti a
livello nazionale e svolta a livello regionale dagli EPS riconosciuti su base
regionale.
Lo svolgimento delle attività deve essere congruo, di carattere ampiamente
pluridisciplinare, comprovato da idonea documentazione e la titolarità
dell’organizzazione appartenere esclusivamente all’ organismo che richiede
il riconoscimento.

2. Ai fini del contenuto della lettera c) del presente articolo:
a) almeno il 60% delle associazioni o società sportive dilettantistiche devono
essere affiliate da almeno 2 anni solo ed esclusivamente all’organismo che
richiede il riconoscimento fatta eccezione per gli eventuali rapporti
associativi in essere con FSN o DSA.

b) sono considerati iscritti – utili ai fini del riconoscimento – i soggetti impegnati
nell’attività sportiva, vale a dire i praticanti, i dirigenti, i tecnici, nonché altre
figure similari di operatori sportivi, che abbiano con l’associazione o società
sportiva dilettantistica affiliata, o direttamente con l’Ente, un rapporto
continuativo ai sensi delle disposizioni contenute nel D.Lg. 460/1997.

c) ai fini del conteggio degli iscritti tesserati, nel caso un soggetto lo sia in più
ruoli, verrà conteggiato una sola volta.

d) le associazioni o società sportive devono avere le caratteristiche di cui
all’art. 90 della L. 289/2002 e successive modificazioni e, pertanto, in
possesso dei requisiti per l’iscrizione al Registro Nazionale delle
Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche del CONI.

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Articolo 4
Presentazione della domanda

1. La domanda di riconoscimento, in qualità di EPS, deve essere presentata dal
legale rappresentante dell’organismo e inviata al competente Ufficio
Riconoscimento Organismi Sportivi DSA e EPS presso la sede nazionale del
CONI, per il livello nazionale e al Comitato Regionale CONI territorialmente
competente, in caso di EPS a livello regionale, corredata dai seguenti
documenti:

a) Atto Costitutivo e Statuto vigente in originale o copia conforme autenticata.

b) Documentazione attestante la vigenza della carica ricoperta dal legale
rappresentante unitamente alla copia del documento d’identità.

c) Regolamenti richiamati nello Statuto.

d) Bilanci consuntivi degli ultimi quattro anni e il Bilancio di previsione relativo
all’esercizio in cui viene richiesto il riconoscimento unitamente ai
provvedimenti di approvazione assunti dall’Organo statutariamente
competente e dall’organismo di controllo. I Bilanci dovranno essere integrati
con la gestione amministrativa delle strutture territoriali dell’organismo;
qualora lo Statuto preveda la gestione separata, l’organismo dovrà
presentare entrambe le gestioni; nei Bilanci dovranno essere evidenziate le
voci di conto in entrata relativa alle quote di affiliazione e tesseramento
praticate.

e) Verbali, in originale o in copia conforme, di svolgimento delle Assemblee che
hanno eletto i Comitati Provinciali e Regionali corredati dalla rispettiva
lettera di convocazione e dall’elenco degli aventi diritto a voto.

f) Elenchi suddivisi per provincia/regione delle associazioni o società sportive
dilettantistiche affiliate, in possesso dei requisiti di cui all’art. 90 della L.
289/2002 e successive modificazioni, completi delle informazioni utili alla
loro identificazione quali a titolo esemplificativo non esaustivo:
denominazione, forma giuridica, legale rappresentante, indirizzo sede,
codice di affiliazione, e corredati, per ciascuna associazione / società
sportiva dilettantistica, dall’elenco di tutti gli iscritti tesserati completi delle
informazioni utili alla loro identificazione quali a titolo esemplificativo non
esaustivo: cognome, nome, data di nascita, numero e tipologia di tessera
sportiva (praticante, dirigente, tecnico etc.) disciplina praticata. Questa
documentazione dovrà essere presentata su supporto informatico secondo
tracciati predefiniti dalla Direzione Territorio e Promozione dello Sport –
Ufficio Riconoscimento Organismi Sportivi DA e EPS.

g) Elenchi suddivisi per provincia/regione con indicazione delle eventuali ed
ulteriori basi associative sportive che, pur carenti dei requisiti di cui all’art. 90
della L. 289/2002 e successive modificazioni, risultino comunque inseriti nei
ruoli dell’Ente, con i relativi tesserati.

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Anche questa documentazione dovrà essere presentata su supporto
informatico secondo tracciati predefiniti dalla Direzione Territorio e
Promozione dello Sport – Ufficio Riconoscimento Organismi Sportivi DA e
EPS.

h) Relazione dettagliata del Legale Rappresentante dell’organismo sulle attività
di cui all’art. 2, organizzate nei quattro anni precedenti la domanda di
riconoscimento e su quelle programmate nell’anno in cui viene presentata
l’istanza di riconoscimento, corredata da idonea documentazione probante
riferita a tutte le attività e le discipline sportive dichiarate e organizzate. A
titolo esemplificativo non esaustivo dovranno essere presentati per ogni
anno i calendari ufficiali delle gare e delle manifestazioni organizzate, e di
tutte le altre attività, da cui dovrà risultare inequivocabilmente l’esclusiva e
diretta titolarità dell’organizzazione delle attività dichiarate.

i) Provvedimento del competente organo statutario dell’organismo richiedente
di approvazione della istanza di riconoscimento e di tutta la documentazione
allegata, assunto in data non superiore a 6 mesi antecedenti l’invio
dell’istanza stessa.

2. La presentazione dell’istanza incompleta nella documentazione oppure con
formalità difformi da quelle previste nel presente articolo determinerà la sua
irrecivibilità che comunque sarà oggetto di specifica comunicazione.

Articolo 5
Istruttoria e verifica istanza di riconoscimento
in qualità di EPS a livello nazionale

1. La Direzione Territorio e Promozione dello Sport – Ufficio Riconoscimento
Organismi Sportivi DSA e EPS, delegata all’istruttoria, provvede alla verifica dei
requisiti di cui al precedente articolo 3, con le seguenti modalità:

a) Requisito numero società sportive:
1) le associazioni/società sportive comprese negli elenchi trasmessi
dall’organismo richiedente saranno autorizzate all’uso del programma
informatico di gestione del Registro Nazionale delle Associazioni e
Società Sportive Dilettantistiche del CONI per un periodo massimo di 90
giorni.

2) La procedura informatica, seppure regolarmente conclusa, non darà
luogo al riconoscimento ai fini sportivi CONI. Tali associazioni/società
dunque non compariranno nel Registro Pubblico sul sito del CONI e non
potranno stampare alcuna certificazione di iscrizione.

b) Requisito numero tesserati:
1) sulla base dei tabulati trasmessi verranno individuate a campione un
numero di società pari al 33% (1/3) del totale, cui lo stesso organismo
richiedente provvederà ad inviare una specifica modulistica fornita dal
CONI che ciascun Presidente delle società prescelte dovrà sottoscrivere
a titolo di autocertificazione.

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2) i moduli compilati, sottoscritti dai Presidenti con allegata copia del
documento di riconoscimento dovranno pervenire al CONI ovvero presso
i suoi Comitati provinciali non oltre 90 gg. dalla consegna della
modulistica all’organismo richiedente;

3) i Comitati provinciali del CONI avranno cura di raccogliere le
autocertificazioni, stendere un rapporto riepilogativo e trasmetterlo alla
Direzione Territorio e Promozione dello Sport – Ufficio Riconoscimento
Organismi Sportivi DSA e EPS in tempo utile affinché la fase istruttoria si
concluda in complessivi 120 gg.

c) Requisito Strutture territoriali. Esame atti costitutivi dei Comitati Provinciali e
Regionali.

d) Statuto. Lo Statuto sarà acquisito dalla Direzione Territorio e Promozione
dello Sport – Ufficio Riconoscimento Organismi Sportivi DSA e EPS ed
esaminato dagli Uffici del CONI che lo sottoporranno all’approvazione della
Giunta Nazionale.

Articolo 6
Istruttoria e verifica istanza di riconoscimento
in qualità di EPS a livello regionale

1. Il Comitato Regionale territorialmente competente delegato all’istruttoria,
provvede alla verifica dei requisiti di cui al precedente articolo 3, applicando, ove
compatibili, le modalità descritte al precedente art. 5.

2. Al termine dell’istruttoria il Comitato Regionale territorialmente competente,
dispone, con provvedimento adottato dal Consiglio Regionale, la trasmissione
della documentazione all’Ufficio Riconoscimento Organismi Sportivi per gli
ulteriori adempimenti nei casi di accertato possesso dei requisiti ovvero il rigetto
dell’istanza nei casi negativi.

3. Il Comitato Regionale trasmette all’Ufficio Riconoscimento Organismi Sportivi il
provvedimento adottato dal Consiglio Regionale unitamente a copia dell’istanza
e della documentazione allegata per gli ulteriori adempimenti, entro 90 giorni a
far data dal ricevimento dell’istanza.

Articolo 7
Deliberazioni

1. La Giunta Nazionale provvede entro 210 giorni, a far data dal ricevimento della
istanza di riconoscimento presso l’Ufficio competente ovvero Comitato Regionale
delegato all’istruttoria, salva l’ipotesi di cui al precedente articolo 4 comma 2, a
deliberare in merito.

2. In caso di rigetto della domanda la richiesta di riconoscimento non potrà essere
ripresentata prima di 24 mesi dal provvedimento di diniego.

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Articolo 8
Effetti del Riconoscimento

1. L’ EPS riconosciuto ai fini sportivi dal CONI, acquisisce il diritto di riportare la
dicitura, riferita al riconoscimento in qualità di Ente di Promozione Sportiva ai
sensi dell’art. 27 dello Statuto del CONI, e l’utilizzo del logo CONI
esclusivamente secondo le direttive previste nel Manuale per la gestione
integrata dell’immagine del logo CONI.
Tale diritto non è cedibile a terzi né ai propri affiliati e tesserati.

2. L’EPS, a partire dall’anno successivo a quello del riconoscimento, potrà godere
della contribuzione economica da parte del CONI secondo quanto disposto nei
successivi articoli del Titolo III.

3. Le associazioni e società sportive dilettantistiche che hanno utilizzato il
programma di gestione delle iscrizioni al Registro potranno beneficiare
dell’iscrizione al Registro a far data dal primo giorno del mese successivo a
quello del provvedimento di riconoscimento ai fini sportivi dell’EPS di
appartenenza.

4. Gli EPS sono tenuti al rispetto delle norme di legge di riferimento nonché al
rispetto delle deliberazioni del CONI e sono altresì tenuti a vigilare su quanto
sopra anche nei confronti dei loro affiliati e tesserati.

5. Nel caso di utilizzo improprio del logo, da parte dell’Ente o dei propri affiliati e
tesserati l’EPS sarà passibile di sanzioni secondo quanto previsto dal successivo
art. 23 dopo opportuno richiamo.

Articolo 9
Verifiche annuali per il mantenimento della qualifica di EPS

1. Negli anni successivi al riconoscimento, entro il termine inderogabile del 31
gennaio, ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti per il riconoscimento
ai fini sportivi di cui al precedente art. 3, gli EPS dovranno inviare al CONI –
Direzione Territorio e Promozione dello Sport – Ufficio Riconoscimento
Organismi Sportivi DA e EPS:

a) elenco suddiviso per regioni/province con l’indicazione del numero delle
associazioni o società sportive dilettantistiche affiliate alla data del 31
dicembre dell’anno precedente in possesso dei requisiti di cui all’art. 90 della
legge 289/2002 e successive modificazioni. Resta confermata l’ulteriore
specifica del 60 % di cui al precedente articolo 3 comma 2 lettera a) riferita al
requisito numerico minimo per il riconoscimento ed applicata alle affiliate per
l’anno sportivo concluso. Gli affiliati a due o più EPS devono indicare, dopo
l’iscrizione telematica al Registro e dopo il rinnovo annuale dell’affiliazione,
quale sia il primo Ente di riferimento. La dichiarazione di scelta sottoscritta dal
Presidente della associazione o società sportiva dilettantistica, è inoltrata ai
Comitati Provinciali del CONI competenti per territorio, anche a cura dell’Ente
affiliante, entro il 30 giugno dell’anno di rinnovo dell’affiliazione. La medesima
è presentata una sola volta e reiterata solo in caso di modifica della scelta. Il
mancato inoltro della dichiarazione di scelta, entro i termini previsti, rende

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l’associazione o società sportiva dilettantistica insussistente ai soli fini del
conteggio di appartenenza ai diversi Enti.

b) elenco suddiviso per province del numero degli iscritti tesserati per l’anno
sportivo di riferimento.

c) elenco dei comitati provinciali e regionali, in cui dovrà essere indicato, oltre
all’indirizzo, il nominativo del Presidente; per ogni carica dovranno essere
indicate le date di elezione e di scadenza del mandato.

d) elenco degli eventuali delegati provinciali e regionali: per ogni carica
dovranno essere indicate le date di nomina e di scadenza del mandato.

e) elenco suddiviso per province con l’indicazione del numero delle restanti basi
associative sportive affiliate alla data del 31 dicembre dell’anno precedente,
che non possiedono i requisiti di cui all’art. 90 della legge 289/2002 e
successive modificazioni, comunque inserite nei ruoli degli Enti, con i relativi
tesserati.

f) elenco delle discipline sportive per le quali l’EPS intende organizzare attività
nell’anno in corso a favore dei propri affiliati/tesserati.

g) tutta la documentazione dovrà essere sottoposta all’attenzione del
competente Organo statutario dell’EPS e il relativo provvedimento di
approvazione dovrà essere presentato contestualmente alla documentazione.

2. I dati e la documentazione di cui al comma precedente dovranno essere
trasmessi alla Direzione Territorio e Promozione dello Sport – Ufficio
Riconoscimento Organismi Sportivi mediante il modello di schema approvato
dalla Giunta Nazionale di cui al successivo art. 17 comma 7.

3. Il presente articolo si applica anche agli EPS su base regionale la cui verifica
sarà condotta dal Comitato Regionale territorialmente competente.

Articolo 10
Revoca

1. All’esito della verifica di cui al precedente art. 9, in caso di sopravvenuta
mancata rispondenza dei requisiti da parte dell’EPS riconosciuto a livello
nazionale e da parte dell’EPS riconosciuto su base regionale, rispettivamente la
Giunta Nazionale e la Giunta Regionale competente potrà:

a) nel caso in cui sia accertata la carenza di uno dei requisiti minimi previsti al
precedente art. 3, potrà offrire all’EPS l’opportunità di conseguire
nuovamente il requisito mancante concedendo un tempo massimo per il
ripristino della regolarità;

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b) nel caso in cui sia accertata la carenza di due o più dei requisiti minimi
previsti al precedente art. 3, proporrà all’organo competente la revoca del
riconoscimento ai fini sportivi;

c) nel caso in cui l’EPS non abbia colmato la carenza in ordine al requisito
mancante entro il tempo limite stabilito, proporrà all’organo competente la
revoca del riconoscimento.

2. La revoca del riconoscimento ai fini sportivi comporterà la conseguente
decadenza di tutte le prerogative conseguenti allo status di Ente di Promozione
Sportiva ricadenti anche sui rispettivi affiliati.

Articolo 11
CUSI

1. Le disposizioni di cui ai presenti articoli 3, 4, 5 e 7 non si applicano al Centro
Universitario Sportivo Italiano (CUSI), già riconosciuto come ente dotato di
personalità giuridica con D.P.R. 30 aprile 1968, n. 770, di cui restano ferme la
particolare posizione ed il peculiare ordinamento in considerazione delle sue
specifiche finalità di sviluppo dello sport universitario.

Articolo 12
Alta Corte di Giustizia Sportiva e
Tribunale Nazionale di Arbitrato dello Sport

1. Eventuali controversie che contrappongano un Ente di Promozione Sportiva a
soggetti affiliati o tesserati sono di competenza dell’ Alta Corte di Giustizia
Sportiva e del Tribunale Nazionale di Arbitrato dello Sport istituiti presso il CONI
secondo quanto sancito all’art.12 dello Statuto del CONI, a condizione che tale
norma sia recepita nello Statuto dell’EPS.

Articolo 13
Codice di comportamento sportivo

1. I tesserati agli Enti di Promozione Sportiva in qualità di atleti, tecnici, dirigenti,
ufficiali di gara e gli altri soggetti dell’ordinamento sportivo ed eventuali altre
figure diverse da quelle predette, comprese quelle di socio cui è riferibile
direttamente o indirettamente il controllo delle società sportive, sono tenuti
all’osservanza del Codice di comportamento sportivo secondo quanto sancito
all’art. 13 bis dello Statuto del CONI presso cui è istituito il Garante.

Articolo 13 bis
Normativa antidoping

1. La somministrazione e/o l’uso di sostanze o metodi dopanti sono vietati. Le
procedure e le modalità per l’effettuazione dei controlli antidoping, nonché i relativi
procedimenti disciplinari a carico di tesserati, affiliati e soci di Enti di Promozione
Sportiva sono stabiliti dalle Norme Sportive Antidoping del CONI – NADO a cui si fa
rinvio.

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Articolo 14
Obblighi di denuncia

1. L’Organo statutario dell’EPS che venga a conoscenza di fatti che possano dar
luogo a responsabilità debbono farne tempestiva denuncia alla competente
Procura presso la sezione giurisdizionale regionale della Corte dei Conti,
indicando tutti gli elementi raccolti per l’accertamento delle responsabilità e per
la determinazione dei danni.

2. Di tale denuncia devono essere tempestivamente informati il Collegio dei
Revisori dei Conti dell’EPS medesimo e:

a) il Presidente Nazionale del CONI quando trattasi di EPS riconosciuti a livello
nazionale;

b) il Presidente del Comitato Regionale del CONI competente per territorio,
quando trattasi di EPS riconosciuto su base regionale.

3. Resta salva la piena facoltà di ogni singolo EPS di adottare ogni misura ritenuta
conveniente per la propria tutela e salvaguardia.

4. Quanto sancito dal presente articolo deve trovare applicazione anche in quanto
disposto nell’articolato dei successivi Titolo III e Titolo IV.

TITOLO III
Determinazione e concessione dei contributi

Articolo 15
Risorse finanziarie

1. Il CONI eroga annualmente contributi agli EPS con riferimento alla consistenza
organizzativa e all’attività svolta.

2. Tali contributi sono complementari e non esclusivi delle entrate proprie degli
Enti.

3. Per il Centro Universitario Sportivo Italiano (CUSI) si rimanda al successivo art.
17, comma 2.

Articolo 16
Criteri per la determinazione del contributo

1. L’entità del contributo annuale da erogare a ciascun EPS, con esclusione del
CUSI, viene calcolata con riferimento a:

a) Consistenza organizzativa. La consistenza organizzativa viene valutata sui
seguenti parametri, tenuto conto di quanto stabilito al Titolo II, art.3, del
presente Regolamento.

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1) presenza organizzata nelle regioni;
2) presenza organizzata nelle province;
3) numero delle società o associazioni sportive dilettantistiche affiliate in
possesso dei requisiti di cui all’art. 90 della legge 289/2002 e successive
modificazioni e iscritte nel Registro Nazionale delle Associazioni e
Società Sportive Dilettantistiche del CONI;
4) numero degli iscritti (praticanti, dirigenti, tecnici e altre figure similari di
operatori sportivi);
5) numero delle basi associative sportive che non possiedono i requisiti di
cui all’art. 90 della legge 289/2002 e successive modificazioni, comunque
inseriti nei ruoli dell’Ente, con i relativi tesserati.

b) Attività Svolta. Per attività svolta nel campo della promozione sportiva si
intendono le attività di cui all’art. 2.

Articolo 17
Determinazione del contributo

1. Il CONI determina nel proprio budget la somma complessiva destinata agli Enti
di Promozione Sportiva riconosciuti su base nazionale.

2. Da tale somma complessiva viene detratta la quota di contributo assegnata al
CUSI.

3. La somma residua, depurata della entità riferita al CUSI, viene così assegnata
agli altri EPS:

a) 30% da erogare in parte uguale a tutti gli EPS;

b) 40% sulla base della consistenza organizzativa;

c) 20% sulla base dell’attività svolta;

d) 10% sulla base della progettualità mirata ad obbiettivi di sviluppo della
pratica motorio sportiva indicati annualmente dal Nucleo di Valutazione di
cui al successivo art. 18.

4. Per quanto attiene alla quota contributiva del 40 % – comma 3 lettera b) – il CONI
provvede come segue:

a) 60% sulla base del numero delle associazioni/società iscritte al Registro
Nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche;

b) 10% sulla base del numero delle basi associative sportive presenti nelle
sezioni parallele del Registro CONI;

c) 25% sulla base del numero dei tesserati delle associazioni/società iscritte al
Registro Nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche;

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d) 5% sulla base del numero dei tesserati delle basi associative sportive
presenti nelle sezioni parallele del Registro CONI;

5. Per quanto attiene alla quota contributiva del 20% – comma 3 lettera c) – la
valutazione dell’attività svolta sarà effettuata secondo due criteri:

a) Livello (provinciale, regionale, nazionale quest’ultimo comprensivo
dell’attività internazionale realizzata sul territorio nazionale);

b) Durata (settimanale, fino a tre mesi, fino a sei mesi, annuale).

6. Per quanto attiene alla quota contributiva del 10% – comma 3 lettera d) – la
valutazione del progetto realizzato da ciascun EPS sarà effettuata dal Nucleo di
Valutazione di cui al successivo art. 18.

7. La trasmissione delle informazioni riferite alla consistenza organizzativa, alle
discipline sportive organizzate ed al volume delle attività proposte incluse quelle
formative, dovrà essere attuata utilizzando esclusivamente la specifica
modulistica approvata dalla Giunta Nazionale.
Le informazioni relative alle attività sportive e formative realizzate nell’anno in
corso dovranno essere trasmesse entro il 30 ottobre, unitamente alla
documentazione di cui al successivo comma 8 lettera c).

8. Per quanto attiene alla quota contributiva del 10% – comma 3 lettera d) – riferita
alla progettualità:

a) entro il 30 settembre di ciascun anno il “Nucleo per la valutazione degli EPS”
definisce le linee guida di n° 1 (uno) progetto finalizzato che gli EPS,
dovranno realizzare nel corso dell’anno successivo.

b) entro il termine del 31 gennaio dell’anno successivo, gli EPS trasmettono alla
Direzione Territorio e Promozione dello Sport – Ufficio Riconoscimento
Organismi Sportivi DA e EPS la documentazione completa del progetto che
intendono realizzare nel corso dell’anno, utilizzando l’apposita modulistica
predisposta dal CONI per la raccolta uniforme delle informazioni e per
omogeneità di valutazione.

c) entro il 30 ottobre gli EPS trasmettono alla Direzione Territorio e Promozione
dello Sport – Ufficio Riconoscimento Organismi Sportivi DA e EPS la
documentazione completa del progetto realizzato ai fini della valutazione per
la determinazione del contributo.

Articolo 18
Nucleo di Valutazione degli EPS

1. Il “Nucleo di valutazione degli EPS” è l’organismo deputato a valutare l’attività
sportiva e formativa realizzata dagli EPS ai fini della ripartizione delle quote di
contributo di cui al precedente art. 17 comma 3 lettere c) e d).

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2. Il Nucleo di Valutazione – alla cui nomina provvede la Giunta Nazionale entro
luglio di ciascun anno – è composto da 7 (sette) componenti: un membro di
Giunta Nazionale, tre membri del Consiglio Nazionale e tre rappresentanti degli
EPS designati dal Coordinamento degli EPS.

3. Il Nucleo di Valutazione si riunisce almeno 2 (due) volte nel periodo di mandato:

a) per l’elaborazione del bando per la progettualità da realizzarsi nell’anno
successivo;
b) per l’esame delle attività sportive e formative nonché della progettualità
realizzate dagli EPS nell’anno in corso.

4. Le ripartizioni di contributo formulate dal “Nucleo di Valutazione degli EPS” sono
sottoposte all’esame della Giunta Nazionale dalla Direzione Territorio e
Promozione dello Sport – Ufficio Riconoscimento Organismi Sportivi DA e EPS.

Articolo 19
Tempi e modalità di erogazione

1. L’erogazione del contributo, così come determinato per ciascun EPS, è
subordinato alla regolarità della documentazione nonché al rispetto dei termini
previsti nel presente Regolamento ed avviene verosimilmente nel rispetto dei
seguenti tempi e nei limiti delle erogazioni statali ricevute:

a) per quanto attiene la quota complessiva del 70% di cui al precedente art. 17
comma 3, lettere a) e b), in tre rate:
 30% entro il mese di marzo;
 20% entro il mese di giugno;
 20% entro il mese di settembre.

b) per quanto attiene la quota complessiva del 30% di cui al precedente art. 17
comma 3, lettere c) e d), in un’unica rata nel mese di dicembre.

2. Per quanto riguarda il CUSI il contributo così come determinato al precedente
art. 17 comma 2, viene erogato in quattro rate di uguale importo verosimilmente
nei mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre e nei limiti delle erogazioni
statali ricevute.

3. Nel caso in cui vi sia ritardo nell’approvazione del budget del CONI da parte
degli Organi Vigilanti, la corresponsione dei contributi avviene nei limiti previsti
dalla normativa vigente.

4. Il CONI provvede al versamento delle somme mediante accredito su conto
corrente bancario intestato all’Ente di Promozione Sportiva, previa espressa
indicazione delle coordinate bancarie sottoscritta dal Presidente dell’EPS e dal
Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.

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Articolo 20
Bilancio di Previsione e domanda di contribuzione

1. Entro il termine del 31 gennaio di ciascun anno gli EPS presentano al CONI –
Direzione Territorio e Promozione dello Sport – Ufficio Riconoscimento
Organismi Sportivi DA e EPS:

a) il Bilancio di Previsione dell’EPS nel suo insieme, in copia conforme
all’originale unitamente alla copia, del provvedimento di approvazione
deliberato dall’Organo statutariamente competente, completo dei previsti
allegati, come di seguito indicati:

1) la relazione del Presidente dell’EPS che illustri in dettaglio i programmi di
attività che l’EPS ha previsto di svolgere nel corso dell’anno e che
devono trovare riferimento nel Bilancio di Previsione stesso;

2) la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti relativa al bilancio di
previsione deliberato;

b) prospetto sintetico del bilancio di previsione dell’EPS nel suo insieme, come
da allegati al presente Regolamento, munito del visto di conformità al
Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’EPS, di cui al successivo
art. 24, da parte degli organi centrali.

c) la specifica modulistica di cui al precedente art. 17 comma 7 riferita alla sola
consistenza organizzativa, i cui dati devono riferirsi al 31 dicembre dell’anno
precedente.

d) la descrizione del progetto che l’EPS intende realizzare secondo le linee
guida indicate dal Nucleo di Valutazione.
Eventuali modifiche all’iniziale programmazione del progetto dovranno essere
comunicate anche in corso d’opera.

e) una dichiarazione sottoscritta dal Presidente attestante il rispetto dell’art. 7
della legge 195/1974.

f) una dichiarazione delle coordinate bancarie del conto corrente su cui
vengono accreditati i contributi deliberati dal CONI, con indicazione dei poteri
di firma, sottoscritta congiuntamente sia dal Presidente dell’Ente che dal
Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.

2. Quanto indicato al precedente comma si applica anche al CUSI fatta eccezione
per la lettera d).

Articolo 21
Bilancio consuntivo e utilizzo dei contributi CONI

1. Entro il termine del 15 maggio di ciascun anno gli EPS inviano al CONI –
Direzione Territorio e Promozione dello Sport – Ufficio Riconoscimento
Organismi Sportivi DA e EPS:

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a) il Bilancio Consuntivo dell’EPS nel suo insieme, in copia conforme
all’originale unitamente alla copia del provvedimento di approvazione,
deliberato dall’Organo statutariamente competente, completo dei previsti
allegati, come di seguito indicati:

1) la relazione del Presidente dell’EPS che illustri in dettaglio i programmi di
attività che l’EPS ha svolto nel corso dell’anno e che devono trovare
riferimento nel Bilancio Consuntivo.

2) la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti dell’EPS al Bilancio
Consuntivo;

b) prospetto sintetico del bilancio consuntivo dell’EPS nel suo insieme, come da
allegati al presente Regolamento, munito del visto di conformità al
Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’EPS, di cui al successivo
art. 24, da parte degli organi centrali.

c) una relazione documentata del Presidente dell’EPS in ordine all’attività svolta
e all’utilizzo dei contributi ricevuti dal CONI nell’anno precedente tenuto conto
che essi sono finalizzati per il 60% a spese per attività sportive e formative e
per il 40% a spese di funzionamento il cui importo complessivo, in ogni caso,
non potrà superare il 60% del totale delle spese per Funzionamento e spese
generali “attività centrale” riportato nel quadro riepilogativo dei bilanci di cui
alla precedente lettera b).

2. Quanto indicato al precedente comma si applica anche al CUSI.

Articolo 22
Attività di vigilanza – Verifiche documentali –
Procedure di controllo

1. Fermo restando la responsabilità dell’Organo statutario competente e del
Collegio dei Revisori dei Conti dell’EPS, il CONI vigila sull’attività degli Enti,
attraverso l’attività di monitoraggio, oppure a seguito della trasmissione da parte
di Enti di atti e documenti relativi ad attività contrastanti l’ordinamento sportivo.

2. Nell’ambito dell’attività di controllo da svolgersi sulla documentazione
amministrativo–contabile riferita ai contributi di natura pubblica erogati, in ordine
all’attività svolta nell’anno precedente, il CONI – almeno una volta all’anno –
esegue un controllo a campione sulla documentazione presentata dagli Enti.

3. Gli EPS sono tenuti ad inviare, oltre agli atti alla cui trasmissione sono obbligati
per legge, tutti i documenti e le informazioni di cui il CONI e gli Organi dallo
stesso preposti al controllo facciano richiesta, nel rispetto della normativa
vigente.

4. Il Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche è lo
strumento utilizzato per la verifica diretta del numero delle affiliate di cui all’art.
90 della L. 289/2002 e succ. modificazioni ed indiretta per gli altri dati compatibili.

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5. La veridicità delle informazioni riferite alle discipline sportive organizzate ed al
volume delle attività proposte incluse quelle formative, contenute nel modello di
schema di cui al precedente art. 17 comma 5 saranno accertate mediante il
supporto dei Comitati Regionali del CONI.

Articolo 23
Sanzioni

1. In caso di violazioni accertate il CONI può, in ogni momento, irrogare
provvedimenti sanzionatori nei confronti degli Enti di Promozione Sportiva.

2. Qualora attraverso atti in suo possesso o accertamenti svolti, il CONI riscontri
irregolarità di tipo normativo, regolamentare, amministrativo e relative
all’utilizzazione dei contributi erogati, per attività o spese non attinenti alle loro
finalità ed anche per omessa, scarsa vigilanza sui propri affiliati, la Giunta
Nazionale adotterà le seguenti sanzioni:

a) sospensione dei contributi: nel caso in cui la Direzione Territorio e
Promozione dello Sport – Ufficio Riconoscimento Organismi Sportivi DA e
EPS riscontri irregolarità gestionali ed amministrative.

b) riduzione dei contributi ovvero decadenza dei contributi: fatto salvo il recupero
delle somme complessive non regolarmente rendicontate, nel caso in cui la
Direzione Territorio e Promozione dello Sport – Ufficio Riconoscimento
Organismi Sportivi DA e EPS riscontri reiterati comportamenti contrastanti o
elusivi della normativa CONI.

c) proposta della revoca del riconoscimento: nel caso in cui la Direzione
Territorio e Promozione dello Sport – Ufficio Riconoscimento Organismi
Sportivi DA e EPS riscontri gravi, reiterate od estese irregolarità già
sanzionate secondo quanto previsto al precedente art. 7.

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TITOLO IV
Disposizioni transitorie e finali

Articolo 24
Regolamento di Amministrazione e Contabilità degli EPS

1. Ciascun EPS è tenuto ad adottare e trasmettere al CONI, entro 12 mesi
dall’entrata in vigore del presente atto normativo, un Regolamento di
Amministrazione e Contabilità nel rispetto delle norme stabilite dallo Statuto del
CONI, ispirato ai principi e regole contenuti nel Regolamento di Amministrazione
e Contabilità del CONI.

Articolo 25
Allegati

1. Gli allegati prospetti sintetici di bilancio costituiscono parte integrante e
sostanziale del presente Regolamento.

2. Le eventuali modifiche o integrazioni sono approvate dalla Giunta Nazionale.

Articolo 26
Norme transitorie

1. In sede di prima applicazione del presente Regolamento, per gli EPS già
riconosciuti all’entrata in vigore del presente Regolamento, il requisito di cui
all’articolo 3, comma 2 lettera a) sara verificato con riferimento al solo anno
sportivo 2011 e quindi nel periodo dal 01/01/2011 al 31/12/2011.

3. Ai fini di quanto disposto al precedente articolo 17, fino all’attivazione delle
sezioni parallele del Registro per le basi associative sportive, farà fede la
dichiarazione dell’Ente sulla consistenza organizzativa presentata entro il 31
gennaio di ciascun anno.

ESERCIZIO201n
Attività centraleAttività struttura
territoriale
0
#DIV/0!#DIV/0!
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BUDGET ECONOMICO
Denominazione Ente di Promozione Sportiva
VALORE DELLA PRODUZIONE
QUADRO RIEPILOGATIVO
Contributi CONI
Contributi Stato, Enti Pubblici, altri Enti
Contributi Regioni, Province, Comuni
Contributi da altri organismi sportivi
Quote di affiliazione
in % sul totale valore produzione
VALORE DELLA PRODUZIONE
Organizzazione iniziative formative
Organizzazione manifestazioni sportive
Attività sportiva e formativa
Quote di tesseramento
Contributi da sede centrale
COSTI
Ricavi da manifestazioni sportive
Ricavi da iniziative formative
Ricavi da pubblicità e sponsorizzazioni
Ricavi diversi
Totali
in % sul totale valore produzione
Contributi a società affiliate, enti ed organismi
sportivi per attivita sportive e formative
Totali per attività sportiva e formativa
in % sul totale costi
Editoriaecomunicazioneperleattivitàsportivee
le iniziative formative
S:EPSREVISIONE REGOLAMENTOEPS – SCHEMI DI BUDGET + Stato Patrimoniale – vers. 2 * budget economico * pag. 1

ESERCIZIO201n
Attività centraleAttività struttura
territoriale
BUDGET ECONOMICO
Denominazione Ente di Promozione Sportiva
QUADRO RIEPILOGATIVO
0
0
0
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Funzionamento e costi generali
Personale e collaboratori
Organi statutari
RISULTATO ESERCIZIO
Totali per funzion.to e costi generali
in % sul totale costi
Consulenze
Assicurazione tesserati
Altre coperture assicurative
Funzionamento sede nazionale
Funzionamento strutture territoriali
Altre spese generali
TOTALE COSTI
DIFF.VALORE/COSTI PRODUZIONE
Altri costi per editoria e comunicazione
Imposte sul reddito
Proventi e oneri straordinari
Proventi e oneri finanziari
S:EPSREVISIONE REGOLAMENTOEPS – SCHEMI DI BUDGET + Stato Patrimoniale – vers. 2 * budget economico * pag. 2

ESERCIZIO201n
Attività centraleAttività struttura
territoriale
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#DIV/0!#DIV/0!
Totali per attività sportiva e formativa
Denominazione Ente di Promozione Sportiva
QUADRO RIEPILOGATIVO
CONTO ECONOMICO
Ricavi da pubblicità e sponsorizzazioni
Ricavi diversi
Organizzazione iniziative formative
Contributi a società affiliate, enti ed organismi
sportivi per attivita sportive e formative
Totali
in % sul totale valore produzione
VALORE DELLA PRODUZIONE
Contributi CONI
Contributi Stato, Enti Pubblici, altri Enti
Contributi Regioni, Province, Comuni
Contributi da altri organismi sportivi
in % sul totale valore produzione
in % sul totale costi
Editoriaecomunicazioneperleattivitàsportivee
le iniziative formative
Contributi da sede centrale
VALORE DELLA PRODUZIONE
COSTI
Attività sportiva e formativa
Organizzazione manifestazioni sportive
Quote di affiliazione
Quote di tesseramento
Ricavi da manifestazioni sportive
Ricavi da iniziative formative
S:EPSREVISIONE REGOLAMENTOEPS – SCHEMI DI BUDGET + Stato Patrimoniale – vers. 2 * conto economico * pag. 1

ESERCIZIO201n
Attività centraleAttività struttura
territoriale
Denominazione Ente di Promozione Sportiva
QUADRO RIEPILOGATIVO
CONTO ECONOMICO
0
0
0
0
0
0
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#DIV/0!#DIV/0!
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Imposte sul reddito
Proventi e oneri straordinari
RISULTATO ESERCIZIO
Altre coperture assicurative
Funzionamento sede nazionale
Funzionamento strutture territoriali
Altre spese generali
Totali per funzion.to e costi generali
in % sul totale costi
Funzionamento e costi generali
Personale e collaboratori
Organi statutari
Consulenze
Assicurazione tesserati
Altri costi per editoria e comunicazione
TOTALE COSTI
DIFF.VALORE/COSTI PRODUZIONE
Proventi e oneri finanziari
S:EPSREVISIONE REGOLAMENTOEPS – SCHEMI DI BUDGET + Stato Patrimoniale – vers. 2 * conto economico * pag. 2

ESERCIZIO201n
Struttura centraleStruttura
territoriale
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Denominazione Ente di Promozione Sportiva
Impianti sportivi
Fabbricati
STATO PATRIMONIALE
ATTIVO
IMMOBILIZZAZIONI
Immobilizzazioni immateriali
Totale Immobilizzazioni immateriali
QUADRO RIEPILOGATIVO
Costi per marchi, brevetti, licenze, software e simili
Immobilizzazioni immateriali in corso
Costi di impianto e ampliamento
Altre
Immobilizzazioni materiali
Totale Immobilizzazioni finanziarie
Altre
Crediti
Totale Immobilizzazioni materiali
Immobilizzazioni finanziarie
Partecipazioni in società
Totale immobilizzazioni
Crediti verso società partecipate
Titoli
ATTIVO CIRCOLANTE
Crediti verso CONI
S:EPSREVISIONE REGOLAMENTOEPS – SCHEMI DI BUDGET + Stato Patrimoniale – vers. 2 * stato patrimoniale *
pag. 1

ESERCIZIO201n
Struttura centraleStruttura
territoriale
Denominazione Ente di Promozione Sportiva
STATO PATRIMONIALE
QUADRO RIEPILOGATIVO
00
00
00
00
00
00
Crediti Vs società controllate
Crediti verso Stato, Regioni, Enti Locali
Crediti verso Erario
Crediti verso altri soggetti
Totale Crediti
Attività Finanziarie che non costituiscono
immobilizzazioni
Ratei attivi
Risconti attivi
Totale attivo circolante
RATEI E RISCONTI
Fondo di dotazione
Totale Att. Finanz. che non cost. immobilizz.
Disponibilità liquide
c/c bancari
c/c postali
Cassa
Totale Disponibilità liquide
Totale Ratei e Risconti
TOTALE ATTIVO
PASSIVO
PATRIMONIO NETTO
S:EPSREVISIONE REGOLAMENTOEPS – SCHEMI DI BUDGET + Stato Patrimoniale – vers. 2 * stato patrimoniale *
pag. 2

ESERCIZIO201n
Struttura centraleStruttura
territoriale
Denominazione Ente di Promozione Sportiva
STATO PATRIMONIALE
QUADRO RIEPILOGATIVO
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00
00
00
Totale Trattamento fine rapporto
Contributi vincolati per programmi
Riserve
Utili (perdite) portati a nuovo
Risultato d’esercizio
FONDO RISCHI ED ONERI
Totale Debiti
Debiti verso fornitori
Debiti verso società partecipate
Debiti verso Erario
Debiti verso Istituti di Previdenza e di sicurezza sociale
Debiti verso CONI
Debiti verso Stato, Regioni, Enti locali
Debiti verso altri soggetti
Totale Fondo per rischi ed oneri
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
Debiti per trattamento fine rapporto
Liti, arbitraggi e risarcimenti
Cause legali in corso
Totale Patrimonio netto
DEBITI
Debiti verso Banche
Debiti verso altri finanziatori
S:EPSREVISIONE REGOLAMENTOEPS – SCHEMI DI BUDGET + Stato Patrimoniale – vers. 2 * stato patrimoniale *
pag. 3

ESERCIZIO201n
Struttura centraleStruttura
territoriale
Denominazione Ente di Promozione Sportiva
STATO PATRIMONIALE
QUADRO RIEPILOGATIVO
00
00TOTALE PASSIVO
RATEI E RISCONTI
Ratei passivi
Risconti passivi
Totale Ratei e Risconti
S:EPSREVISIONE REGOLAMENTOEPS – SCHEMI DI BUDGET + Stato Patrimoniale – vers. 2 * stato patrimoniale *
pag. 4